Il DL 83/15 convertito nella Legge 06.08.15 n.132 ha introdotto, tra le altre novità, nuovi limiti al pignoramento di stipendi e pensioni.
I nuovi artt. 545 e 546 del c.p.c. infatti prevedono che le somme dovute a tutolo di pensione o stipendio non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà.
Posto che nel 2015 l’assegno sociale è pari a 448,51 euro il pignoramento può riguardare solo l’eccedenza rispetto a 672,76 euro (448,51 euro + 50%) e solo per 1/5 dell’importo.
Con la conseguenza che la pensione che non raggiunge tale soglia (672,76 euro) non è pignorabile.