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Nuova Offerta Minima

La recente modifica dell’art. 571 c.p.c. (introdotta con il DL 83/15 convertito nella Legge 06.08.15 n.132) ha cambiato in modo sostanziale le regole per la presentazione delle offerte di acquisto per le aste giudiziarie dei beni immobili sottoposti ad esecuzione forzata.

La nuova norma, infatti, permette di offrire un prezzo inferiore (fino ad un quarto) rispetto al prezzo stabilito nell’avviso di vendita.

L’offerta minima sarà inefficace se inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base stabilito nell’avviso di vendita.

Esempio: prezzo stabilito nell’avviso di vendita = 100.000; offerta minima valida = 75.000

Nel caso in cui l’offerta ridotta di non oltre un quarto sia l’unica pervenuta al delegato, questi potrà far luogo alla vendita quanto ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588 c.p.c..

Se vi sono più offerte, il delegato inviterà gli offerenti a una gara sull’offerta più alta.

anti credit crunch

Il “nuovo” precetto.

Viene arricchito anche il contenuto dell’atto di precetto che ora prevede, attraverso la modifica del comma 2 dell’art. 480 c.p.c., l’obbligo del creditore di avvertire, nel medesimo atto, il debitore della possibilità di ricorrere ad un organismo di composizione della crisi o ad un professionista nominato dal giudice, per “porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento” concludendo con il creditore stesso un accordo di composizione della crisi o proponendo un piano del consumatore.

La disposizione è operativa a decorrere dal 21.08.2015 data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (leggi: “Il nuovo atto di precetto dopo il decreto ‘anti credit crunch’“).

perdita di efficacia del pignoramento

Perdita di efficacia del pignoramento.

Dimezzano i termini per la perdita di efficacia del pignoramento. L’art. 497, primo comma, c.p.c., infatti prevede ora, che per le procedure esecutive iniziate a decorrere dal 27.06.2015, data di entrata in vigore del DL 83/2015, la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati vada richiesta entro 45 giorni (anziché 90), a pena di inefficacia.

conversione del pignoramento a rate

Conversione del pignoramento “a rate”.

Quando le cose pignorate sono costituite da beni immobili o cose mobili è introdotta la possibilità per il debitore, a determinate condizioni, di accedere alla conversione del pignoramento con il pagamento “a rate”.

Secondo il nuovo quarto comma dell’art. 495 c.p.c., il debitore potrà chiedere la sostituzione dei beni o dei crediti pignorati con una somma di denaro, da rimborsare anche attraverso un meccanismo rateale. Il giudice disporrà con la stessa ordinanza, laddove ricorrano giustificati motivi, che il debitore versi l’importo con rate mensili entro il termine di 36 mesi, maggiorato degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito o in mancanza al tasso legali.

Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell’art. 510 c.p.c., al pagamento al creditore pignorante ovvero alla distribuzione tra i creditori delle somme versate nelle more dal debitore.

esecuzione forzata

Esecuzione forzata beni indisponibili o alienati a titolo gratuito.

Il D.L. 83/2015 convertito nella L. 132/2015 (già operativo per le procedure iniziate successivamente all’entrata in vigore del decreto: 27.06.2015) prevede anche l’introduzione del nuovo art. 2929-bis al codice civile, il quale ammette l’esecuzione forzata per i beni immobili o mobili registrati del debitore anche se sottoposti a vincolo di indisponibilità o ad alienazione a titolo gratuito, senza la preventiva sentenza dichiarativa di inefficacia del vincolo o del trasferimento, laddove il vincolo e/o l’alienazione gratuita siano successivi al sorgere del credito e pure se il pignoramento è stato trascritto entro un anno dalla data in cui l’atto relativo all’apposizione del vincolo e/o all’alienazione gratuita è stato trascritto.

La possibilità è concessa anche ai creditori anteriori se, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, intervengono nell’esecuzione promossa da altri.

portale vendite pubbliche

Portale delle vendite pubbliche.

Le aste riguardanti beni immobili o mobili registrati si effettueranno online sul portale unico delle vendite pubbliche e la pubblicità sarà obbligatoria, a pena di estinzione della procedura (leggi: “Aste giudiziarie: d’ora in poi solo online, sul portale delle vendite pubbliche”).

Questa è un’altra delle novità più importanti previste dal D.L. 83/2015, operativa alla data di entrata in vigore del decreto (27.06.2015). Il portale sarà gestito direttamente dal Ministero della Giustizia ed è previsto un contributo obbligatorio di 100 euro per ogni “lotto” di vendita.

La delega al professionista, che dovrà curare la pubblicità, diventa obbligatoria e nasce l’albo dei custodi giudiziari, un elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati che dovrà essere istituito, con modalità informatiche, presso ogni tribunale (ex nuovo art. 169-sexies disp. att. c.p.c.). Inoltre dovrà essere allegata anche la documentazione comprovante le competenze maturate dal singolo professionista, anche in relazione a specifiche categorie di beni.

vendita dei beni pignorati

Vendita dei beni pignorati e valore degli immobili.

Cambiano anche le modalità di vendita dei beni pignorati. Per le procedure esecutive iniziate a decorrere dal 27.06.2015, data di entrata in vigore del DL 83/2015, il termine per il deposito dell’istanza passa da 120 a 60 giorni. Per le procedure nuove e per quelle per le quali non è ancor stata disposta la vendita, sarà il giudice a fissare il numero complessivo degli esperimenti di vendita, in numero non inferiore a tre, oltre ai “criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria”.

Secondo il nuovo art. 568 c.p.c. il valore dell’immobile pignorato sarà determinato sempre dal giudice avuto riguardo “al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569, primo comma”.

L’esperto nella determinazione del valore di mercato dell’immobile dovrà procedere al calcolo della superficie, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, evidenziando analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute.

pignoramenti immobiliari

Pignoramenti immobiliari: tempi più veloci.

Per le procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 83/2015 (27.06.2015), la documentazione ipocatastale va depositata entro 60 giorni e non più entro i precedenti 120.

Cambia la determinazione del valore dell’immobile pignorato, anche per le procedure esecutive già iniziate purché non sia ancora stata disposta la vendita. Dalla moltiplicazione della rendita catastale o del reddito dominicale per un coefficiente (art. 15 c.p.c.), si passa al valore di mercato.

Si dovrà pertanto procedere alla stima, calcolando il valore al metro quadro, con le opportune correzioni anche in base alla situazione edilizia, stato d’uso e manutenzione, vincoli giuridici e morosità di spese condominiali.

Nella stima dovrà essere indicato se c’è possibilità di sanare eventuali abusi edilizi e l’importo annuo delle spese condominiali ordinarie e le eventuali spese straordinarie già approvate dall’assemblea.

Si accelerano anche i tempi per il giuramento, da effettuare in cancelleria, da parte del consulente stimatore, e per la presentazione delle offerte.

L’acquirente dell’immobile pignorato potrà entrare nel locale anche se ha ottenuto di versare a rate, purché presenti una fideiussione a garanzia del saldo.