Quando è necessario effettuare la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche e quando sui “siti specializzati”?
L’art. 490 co.1 c.p.c. stabilisce, per tutti gli atti esecutivi, un’unica forma di pubblicità obbligatoria costituita dalla pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche – PVP.
Lo stesso art. 490 c.p.c. al co.2 dispone per i beni mobili registrati di valore superiore a 25.000 euro, e in ogni caso per i beni immobili, un’ulteriore forma di pubblicità obbligatoria consistente nella pubblicazione dell’avviso di vendita, dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima, in appositi siti internet, individuati ai sensi del D.M. 31 ottobre 2006, almeno quarantacinque giorni prima del termine previsto per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto.
Pertanto la pubblicità obbligatoria avverrà su due canali:
- il PVP – Portale delle Vendite Pubbliche,
- i siti specializzati, cui ci si può riferire come “pubblicità di secondo livello”.
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