Vendita senza incanto

La vendita senza incanto

Le offerte di acquisto dovranno essere predisposte su carta legale e depositate in busta chiusa presso la sede di APAG entro le ore 12.00 del giorno non festivo (e, comunque, con esclusione del sabato) precedente a quello fissato per l’apertura delle buste indicato nell’avviso di vendita.

All’atto del deposito della busta si provvederà ad annotare :

  • il nominativo del Giudice
  • il nominativo del Professionista Delegato alla vendita
  • La data dell’asta
  • Il nominativo del soggetto che deposita l’offerta
  • Gli estremi del documento di identità del soggetto che deposita l’offerta
  • La data e l’ora del deposito dell’offerta

Effettuato il deposito della busta, al soggetto che ha depositato l’offerta verrà consegnata una copia fotostatica delle informazioni/dati annotati sulla busta a valere quale ricevuta del deposito, copia fotostatica che dovrà essere conservata e portata dal soggetto che parteciperà all’asta nel giorno fissato.

Nota

Le buste contenenti le offerte, ancora sigillate, verranno inserite nel relativo fascicolo sulla base dei dati indicati sulle stesse e verranno aperte alla presenza degli offerenti all’ora fissata per il tentativo di vendita senza incanto.

L’offerta deve contenere

  • Il cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio, stato civile, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo mail, eventuale PEC, di chi intende acquistare il bene (non è possibile procedere con l’intestazione del bene ad un soggetto diverso dal sottoscrittore dell’offerta, salvi i casi di legge). Detto soggetto dovrà essere presente alla data e all’ora fissata per la vendita. Nel caso in cui l’offerente fosse coniugato in regime di comunione legale dei beni, i predetti dati dovranno essere forniti anche per il coniuge. Nel caso in cui l’offerente fosse minorenne, l’offerta, previa specifica autorizzazione del Giudice Tutelare, sarà sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso in cui l’offerente agisse quale legale rappresentante di un soggetto giuridico, dovranno essere indicati: la denominazione, la sede e il codice fiscale della società/ditta per conto della quale interviene.
  • I dati identificativi del bene per il quale si propone l’offerta ovvero il numero della procedura con l’eventuale indicazione del lotto (in caso di presenza di più lotti).
  • L’indicazione del prezzo offerto, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. Il prezzo offerto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell’avviso di vendita.
  • L’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima o dell’inventario.

All’offerta dovranno essere allegati:

a pena di esclusione, un assegno circolare non trasferibile intestato secondo le indicazioni del singolo avviso, a titolo di cauzione, di importo pari al 10% del prezzo offerto. Tale somma sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto, salvo il maggior danno. Ed inoltre:

Se persona fisica

  • copia fotostatica del documento di riconoscimento;
  • copia fotostatica del codice fiscale;
  • copia fotostatica del documento di riconoscimento e del codice fiscale dell’eventuale coniuge in comunione dei beni.

Se persona giuridica

  • copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
  • copia fotostatica del codice fiscale del legale rappresentante;
  • certificato recente della Camera di Commercio dal quale risultano i poteri del legale rappresentante.

L’offerta presentata è irrevocabile

salvo le eccezioni di cui all’art. 571 c.p.c.. Il Giudice conserva sempre la facoltà di sospendere la vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c., per cui l’offerta non dà diritto all’acquisto. L’offerente deve presenziare alla data e all’ora fissata per la vendita, anche per partecipare all’eventuale gara. In mancanza di presentazione, il bene potrà essere aggiudicato ad altro offerente, anche per un importo inferiore, salvo il risarcimento dei danni.

Il pagamento

Il saldo del prezzo dovrà essere versato entro il termine fissato nell’avviso di vendita, salvo la possibilità per l’aggiudicatario di indicare un minor termine. Prima dell’emissione del decreto di trasferimento immobiliare l’aggiudicatario dovrà versare, salvo conguaglio, l’importo relativo alle spese ed agli oneri conseguenti all’aggiudicazione, secondo il conteggio predisposto in via presuntiva dal Professionista Delegato alla Vendita.

Quando l’avviso che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, il giudice dell’esecuzione può autorizzare l’aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Il giudice dell’esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione. La fideiussione è escussa dal Professionista Delegato alla Vendita su autorizzazione del Giudice.

In caso di inadempimento

l’aggiudicatario viene dichiarato decaduto e perderà la cauzione versata a titolo di multa. La disposizione si applica altresì nei confronti dell’aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell’esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate ed ordina altresì all’aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l’immobile al custode.

Le buste

contenenti le offerte saranno aperte alla presenza degli offerenti all’udienza fissata per la vendita; nel caso di unica offerta, essa è senz’altro accolta se è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’avviso di vendita; nel caso di più offerte valide, si procederà alla gara sulla base della offerta più alta. Nel corso di tale gara potranno essere effettuate offerte in aumento, con rilancio minimo non inferiore a quello fissato nell’avviso di vendita.

Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto

Il Giudice conserva la facoltà di cui all’art. 586 c.p.c. di sospendere la vendita nei casi ivi previsti. Non si applica l’art. 584 c.p.c.