conversione del pignoramento a rate

Conversione del pignoramento “a rate”.

Quando le cose pignorate sono costituite da beni immobili o cose mobili è introdotta la possibilità per il debitore, a determinate condizioni, di accedere alla conversione del pignoramento con il pagamento “a rate”.

Secondo il nuovo quarto comma dell’art. 495 c.p.c., il debitore potrà chiedere la sostituzione dei beni o dei crediti pignorati con una somma di denaro, da rimborsare anche attraverso un meccanismo rateale. Il giudice disporrà con la stessa ordinanza, laddove ricorrano giustificati motivi, che il debitore versi l’importo con rate mensili entro il termine di 36 mesi, maggiorato degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito o in mancanza al tasso legali.

Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell’art. 510 c.p.c., al pagamento al creditore pignorante ovvero alla distribuzione tra i creditori delle somme versate nelle more dal debitore.

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