esecuzione forzata

Esecuzione forzata beni indisponibili o alienati a titolo gratuito.

Il D.L. 83/2015 convertito nella L. 132/2015 (già operativo per le procedure iniziate successivamente all’entrata in vigore del decreto: 27.06.2015) prevede anche l’introduzione del nuovo art. 2929-bis al codice civile, il quale ammette l’esecuzione forzata per i beni immobili o mobili registrati del debitore anche se sottoposti a vincolo di indisponibilità o ad alienazione a titolo gratuito, senza la preventiva sentenza dichiarativa di inefficacia del vincolo o del trasferimento, laddove il vincolo e/o l’alienazione gratuita siano successivi al sorgere del credito e pure se il pignoramento è stato trascritto entro un anno dalla data in cui l’atto relativo all’apposizione del vincolo e/o all’alienazione gratuita è stato trascritto.

La possibilità è concessa anche ai creditori anteriori se, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, intervengono nell’esecuzione promossa da altri.

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