Perdita di efficacia del pignoramento.
Dimezzano i termini per la perdita di efficacia del pignoramento. L’art. 497, primo comma, c.p.c., infatti prevede ora, che per le procedure esecutive iniziate a decorrere dal 27.06.2015, data di entrata in vigore del DL 83/2015, la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati vada richiesta entro 45 giorni (anziché 90), a pena di inefficacia.
Lascia un Commento
Want to join the discussion?Feel free to contribute!