vendita dei beni pignorati

Vendita dei beni pignorati e valore degli immobili.

Cambiano anche le modalità di vendita dei beni pignorati. Per le procedure esecutive iniziate a decorrere dal 27.06.2015, data di entrata in vigore del DL 83/2015, il termine per il deposito dell’istanza passa da 120 a 60 giorni. Per le procedure nuove e per quelle per le quali non è ancor stata disposta la vendita, sarà il giudice a fissare il numero complessivo degli esperimenti di vendita, in numero non inferiore a tre, oltre ai “criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria”.

Secondo il nuovo art. 568 c.p.c. il valore dell’immobile pignorato sarà determinato sempre dal giudice avuto riguardo “al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569, primo comma”.

L’esperto nella determinazione del valore di mercato dell’immobile dovrà procedere al calcolo della superficie, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, evidenziando analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute.

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