pignoramenti immobiliari

Pignoramenti immobiliari: tempi più veloci.

Per le procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 83/2015 (27.06.2015), la documentazione ipocatastale va depositata entro 60 giorni e non più entro i precedenti 120.

Cambia la determinazione del valore dell’immobile pignorato, anche per le procedure esecutive già iniziate purché non sia ancora stata disposta la vendita. Dalla moltiplicazione della rendita catastale o del reddito dominicale per un coefficiente (art. 15 c.p.c.), si passa al valore di mercato.

Si dovrà pertanto procedere alla stima, calcolando il valore al metro quadro, con le opportune correzioni anche in base alla situazione edilizia, stato d’uso e manutenzione, vincoli giuridici e morosità di spese condominiali.

Nella stima dovrà essere indicato se c’è possibilità di sanare eventuali abusi edilizi e l’importo annuo delle spese condominiali ordinarie e le eventuali spese straordinarie già approvate dall’assemblea.

Si accelerano anche i tempi per il giuramento, da effettuare in cancelleria, da parte del consulente stimatore, e per la presentazione delle offerte.

L’acquirente dell’immobile pignorato potrà entrare nel locale anche se ha ottenuto di versare a rate, purché presenti una fideiussione a garanzia del saldo.

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