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Nuova Offerta Minima

La recente modifica dell’art. 571 c.p.c. (introdotta con il DL 83/15 convertito nella Legge 06.08.15 n.132) ha cambiato in modo sostanziale le regole per la presentazione delle offerte di acquisto per le aste giudiziarie dei beni immobili sottoposti ad esecuzione forzata.

La nuova norma, infatti, permette di offrire un prezzo inferiore (fino ad un quarto) rispetto al prezzo stabilito nell’avviso di vendita.

L’offerta minima sarà inefficace se inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base stabilito nell’avviso di vendita.

Esempio: prezzo stabilito nell’avviso di vendita = 100.000; offerta minima valida = 75.000

Nel caso in cui l’offerta ridotta di non oltre un quarto sia l’unica pervenuta al delegato, questi potrà far luogo alla vendita quanto ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588 c.p.c..

Se vi sono più offerte, il delegato inviterà gli offerenti a una gara sull’offerta più alta.

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