Il “nuovo” precetto.
Viene arricchito anche il contenuto dell’atto di precetto che ora prevede, attraverso la modifica del comma 2 dell’art. 480 c.p.c., l’obbligo del creditore di avvertire, nel medesimo atto, il debitore della possibilità di ricorrere ad un organismo di composizione della crisi o ad un professionista nominato dal giudice, per “porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento” concludendo con il creditore stesso un accordo di composizione della crisi o proponendo un piano del consumatore.
La disposizione è operativa a decorrere dal 21.08.2015 data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (leggi: “Il nuovo atto di precetto dopo il decreto ‘anti credit crunch’“).
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