Offerta in aumento di un quinto

Offerta in aumento di un quinto

L’art. 584 c.p.c. prevede per la sola vendita all’incanto la possibilità che nei dieci giorni successivi all’aggiudicazione che è considerata provvisoria, chiunque possa formulare un’offerta di acquisto per un importo che superi di almeno un quinto il prezzo raggiunto nell’incanto. Dette offerte si fanno mediante deposito presso la sede di APAG per le vendite delegate ai suoi Professionisti nelle forme di cui all’articolo 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per l’asta precedente (20%), con le stesse modalità della vendita con incanto. Le offerte difformi non sono efficaci e l’immobile rimane a chi è risultato aggiudicatario nel corso della vendita con incanto.

Se vi sono nuove offerte viene fissato un nuovo bando d’asta che propone la vendita dell’immobile ad un prezzo base corrispondente alla somma del valore di aggiudicazione aumentato di un quinto.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento e l’aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di legge. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta, l’aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione.

Nota

L’offerta in aumento di un quinto è possibile solo nella vendita con incanto.