Come partecipare alle aste

Chi può partecipare

Chiunque (tranne il debitore esecutato) può partecipare alle aste giudiziarie, sia personalmente che a mezzo di procuratore speciale. Non è, quindi, necessaria né l’assistenza legale, né l’intervento di altri professionisti. Solo gli avvocati possono fare offerte per persone da nominare (art. 579, 3° comma, c.p.c.).

Questioni da valutare:

Prima di presentare la domanda di partecipazione all’asta

Controllare e verificare quanto indicato nell’avviso di vendita, in particolare:

  • le specifiche modalità di predisposizione della domanda di partecipazione alla vendita giudiziaria; gli importi e l’intestazione degli assegni circolari;
  • i termini (tutti posti a pena di esclusione) per la partecipare alla vendita giudiziaria, risultanti dall’avviso di vendita predisposto.

Consultare la perizia tecnica immobiliare o l’inventario mobiliare, tutte reperibili in Cancelleria, presso il Professionista Delegato alla Vendita nonché sui siti web dedicati. Ogni bene oggetto di vendita all’asta, sia mobile che immobile, è soggetto a stima ad opera di un esperto nominato dal Tribunale. Sarà opportuno verificare:

  • che l’immobile sia in regola con la normativa edilizia;
  • se vi siano abusi e, in tal caso, se questi sino sanabili e con che preventivo di spesa;
  • l’eventuale stato e titolo di occupazione dell’immobile (per gli immobili occupati dal debitore e/o da terzi privi di titolo o con titolo non opponibile alla procedura si procede con ordine di liberazione al più tardi con l’emissione del decreto di trasferimento);
  • l’elenco delle formalità pregiudizievoli gravanti sul bene ed il costo per la loro cancellazione;
  • il rispetto delle normative di legge in materia di sicurezza in relazione ai beni mobili;
  • l’attuale stato di conservazione, le finiture etc..

Visitare l’immobile o visionare i beni mobili.

Chiedere ogni altra utile informazione.

La domanda di partecipazione all’asta

La domanda di partecipazione alle vendite giudiziarie dev’essere redatta in bollo e depositata presso la sede di APAG per le vendite delegate ai suoi Professionisti rispettando termini e modalità indicati specificatamente nell’avviso di vendita.
Alla domanda devono essere allegati assegni circolari non trasferibili a titolo di cauzione e di anticipo spese pari al 10% del prezzo offerto.

I costi inerenti la vendita giudiziaria

Le vendite all’asta non sono gravate da oneri notarili e/o di mediazione. L’aggiudicatario, oltre al prezzo di aggiudicazione, deve pagare, come per ogni altro acquisto, gli oneri fiscali (IVA e/o imposta di registro, ipotecarie e catastali in misura proporzionale o fissa, secondo le varie casistiche), usufruendo delle eventuali agevolazioni di legge spettanti, quali prima casa, “prezzo-valore”, imprenditore agricolo, ecc., le spese per la trascrizione e la volturazione presso i Pubblici Registri nonché la metà del compenso del delegato relativo alla fase del trasferimento della proprietà, compensi che s’intendono regolati dal D.M. 227/2015.

Le eventuali somme versate in eccesso verranno restituite all’aggiudicatario.

Ai fini dell’art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo; nello stesso termine dovrà essere depositata, presso la sede APAG, la ricevuta dell’avvenuta operazione a saldo.

Il Giudice opera il trasferimento della proprietà con il decreto di trasferimento, una volta effettuato e verificato il versamento del saldo del prezzo, degli oneri fiscali e delle spese di trascrizione e di volturazione presso i Pubblici Registri, nonché la metà del compenso del delegato relativo alla fase del trasferimento della proprietà. La trascrizione nei registri immobiliari è a cura della Procedura.

Casi Particolari di partecipazione ad un’asta

Partecipazione all’asta da parte di una società:  la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della medesima, dovrà essere allegato  certificato di iscrizione al registro delle imprese recente da cui risulti sia la vigenza della Società che i poteri conferiti al legale rappresentante, che parteciperà all’asta per conto della società.
Partecipazione all’asta da parte di una pluralità di persone e/o società:  nella domanda dovranno essere indicate specificatamente le entità delle quote del diritto reale che ognuno di essi intende acquistare.
È possibile partecipare a mezzo di procuratore speciale, il quale dovrà essere munito dell’originale della procura speciale notarile da depositare in asta. È possibile anche l’intervento a mezzo di avvocato munito di mandato “per persona o società da nominare”.
L’avvocato che interviene “per persona o società da nominare” partecipa all’asta nei limiti del mandato ricevuto e, in caso di aggiudicazione, entro tre giorni dovrà dichiarare in cancelleria l’identità del soggetto in nome e per conto del quale ha partecipato all’incanto e a cui andrà intestato il bene.
Vendita di più lotti distinti nella medesima asta: l’interessato dovrà avere cura di specificare, già nella domanda di partecipazione, per quale lotto e/o lotti, propone l’offerta.