I costi inerenti la vendita giudiziaria
Le vendite all’asta non sono gravate da oneri notarili e/o di mediazione. L’aggiudicatario, oltre al prezzo di aggiudicazione, deve pagare, come per ogni altro acquisto, gli oneri fiscali (IVA e/o imposta di registro, ipotecarie e catastali in misura proporzionale o fissa, secondo le varie casistiche), usufruendo delle eventuali agevolazioni di legge spettanti, quali prima casa, “prezzo-valore”, imprenditore agricolo, ecc., le spese per la trascrizione e la volturazione presso i Pubblici Registri nonché la metà del compenso del delegato relativo alla fase del trasferimento della proprietà, compensi che s’intendono regolati dal D.M. 227/2015.
Le eventuali somme versate in eccesso verranno restituite all’aggiudicatario.
Ai fini dell’art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo; nello stesso termine dovrà essere depositata, presso la sede APAG, la ricevuta dell’avvenuta operazione a saldo.
Il Giudice opera il trasferimento della proprietà con il decreto di trasferimento, una volta effettuato e verificato il versamento del saldo del prezzo, degli oneri fiscali e delle spese di trascrizione e di volturazione presso i Pubblici Registri, nonché la metà del compenso del delegato relativo alla fase del trasferimento della proprietà. La trascrizione nei registri immobiliari è a cura della Procedura.